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Soluzioni ombreggianti: tutte le risposte alle domande su pergotende e pergole bioclimatiche

01

ottobre

2024

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Il comfort degli spazi esterni migliorato dalle coperture mobili, tra requisiti normativi, funzionalità e agevolazioni fiscali.

01 ottobre 2024

Quando si tratta di ottimizzare gli spazi esterni, è frequente porsi delle domande sulle soluzioni disponibili, soprattutto per quanto riguarda il comfort e l’efficienza energetica. In questo articolo, rispondiamo ai quesiti più ricorrenti che ci vengono posti dai clienti, illustrando come le pergotende e le pergole bioclimatiche - tra le più diffuse soluzioni ombreggianti - possano adattarsi alle diverse esigenze e migliorare la vivibilità degli ambienti.


Cosa si intende per pergotende e per pergole bioclimatiche?
Con i termini pergotende e pergole bioclimatiche si definiscono quelle strutture aperte, leggere, stabilmente fissate a terra e all’edificio, utilizzate per ripararsi dal sole e in generale dagli agenti atmosferici. Le pergotende sono dotate in copertura di un telo retrattile in tessuto impermeabile. La copertura delle pergole bioclimatiche è costituita da lamelle orientabili.

La funzione di ombreggiamento che svolgono si ripercuote evidentemente anche negli ambienti interni, con innegabili benefici sul comfort indoor percepito. È una funzione che anche anticamente è svolta dai portici, anch’essi utilizzati per estendere gli spazi interni. Ma le pergole hanno un indubbio vantaggio rispetto alla rigidità dei porticati. Con le pergole ombreggianti si può costantemente modulare l’ingresso di luce e raggi solari per adattarlo alle condizioni climatiche, variabili di stagione in stagione e durante l’arco della giornata. Per questo motivo, e per il notevole risparmio nell’utilizzo dei condizionatori d’aria, questi dispositivi permettono la detrazione fiscale del 50% di tutte le spese congrue sostenute entro il 31.12.2024, in qualità di schermature solari.


Le pergole ombreggianti possono essere installate liberamente o serve un’autorizzazione comunale?

Le pergotende e le pergole con copertura a lamelle dal 30 maggio 2024 sono più facili da installare poiché non è necessario richiedere alcun permesso autorizzativo. Si tratta infatti di opere rientranti nelle attività cosiddette di edilizia libera.

A seguito di alcune sentenze del TAR e del Consiglio di Stato è arrivato il Decreto Salva Casa a fare chiarezza sul punto, modificando e integrando in tal senso il Testo Unico per l’edilizia (art. 6, DPR 380/2001).

Quali agevolazioni fiscali esistono per chi installa soluzioni ombreggianti come le pergole?
Le schermature solari sono state individuate come soluzione efficace per limitare il surriscaldamento degli ambienti; godono quindi di un beneficio fiscale per il risparmio energetico.

L’Ecobonus consiste nel riconoscimento di una detrazione dalle imposte sui redditi pari al 50% delle spese congrue sostenute per la loro fornitura e posa. La detrazione per le tende da sole, in scadenza al 31.12.2024, è fruibile in dieci rate annuali costanti.

Beneficiano della detrazione fiscale, valida sia per le nuove installazioni sia per la sostituzione di dispositivi esistenti, tutti i prodotti, come per esempio le tende alla veneziana, le tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, le tende verticali e quelle a rullo, oppure i sistemi per ombreggiare i lucernari e le finestre a tetto. Naturalmente anche le pergotende e le pergole bioclimatiche rientrano nella definizione di schermatura solare e sono quindi detraibili.

Le pergotende e le pergole bioclimatiche possono essere detratte, oltre che tramite l’Ecobonus come sopra esposto, anche mediante il Bonus Casa.

Si tratta di uno strumento agevolativo dedicato unicamente agli immobili a destinazione residenziale e che richiede necessariamente la presentazione di una pratica edilizia per interventi di manutenzione straordinaria, svolti in concomitanza con l’installazione della pergola ombreggiante.

Il Bonus Casa, fino al 31.12.2024, prevede una detrazione del 50% di tutte le spese sostenute fino all’importo massimo di 96.000 € per unità immobiliare, Iva inclusa.

Per le pergole non sono richiesti requisiti prestazionali, non vi sono vincoli sull’esposizione d’installazione e non sono prescritti massimali di costo detraibile, rendendo questa opzione ancor più vantaggiosa della precedente.

Qual è il costo massimo detraibile per una pergola ombreggiante?
Utilizzando l’Ecobonus bisogna sempre rispettare i limiti di costo imposti dal Decreto Costi Massimi del 14 febbraio 2022 (Allegato A).

Per le schermature il costo massimo detraibile è pari a 276 €/mq (Iva esclusa). Significa che l’importo massimo detraibile, riferito alla sola fornitura delle schermature solari, è di 276 euro per ogni metro quadrato di elemento ombreggiante.

Al costo massimo detraibile è infatti ammesso aggiungere alla detrazione le spese (coerenti): per il trasporto del materiale, per la posa in opera, per eventuali lavori edili correlati all’intervento e per le prestazioni professionali. Anche l’IVA, in caso di contribuenti privati, non è inclusa nel costo massimo, ed è quindi da aggiungere a parte.

Ovviamente il DM specifica che la spesa massima ammessa alla detrazione è determinata dal valore minimo tra quanto indicato nella tabella di cui all’allegato A al DM 14.02.2022 e quello oggetto di fattura.

Oltre al costo massimo detraibile la normativa prevede anche il rispetto del tetto massimo di spesa detraibile, che per le schermature solari è pari a 60.000 € per unità immobiliare, corrispondente a un limite di spesa sostenuta di 120.000€, Iva inclusa.

Cosa si intende per spesa congrua detraibile?
La spesa congrua detraibile è definita dal massimale di costo detraibile, che in ogni caso non può eccedere rispetto all’importo esposto in fattura, né rispetto al limite massimo di spesa, come sopra definiti.

Come gestire la fatturazione se il prezzo del prodotto supera il massimale detraibile?
È suggeribile che emetta due fatture: una con l’importo congruo (detraibile) e l’altra per la parte restante, che rimane interamente a carico del cliente senza la possibilità di essere veicolata su altre tipologie di bonus edilizio. Il contribuente salderà le due fatture con dui bonifici distinti. Uno di essi sarà un bonifico parlante e riguarderà l’importo interamente detraibile; l’altro sarà un bonifico ordinario, non detraibile.

Qual è l’aliquota IVA applicabile per le pergole ombreggianti?
Con la Circolare n. 15/E del 12.07.2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce perfettamente come esporre in fattura le diverse aliquote Iva attribuite ai serramenti e ai loro componenti accessori, in quanto parti autonome rispetto ai beni significativi.

In caso di fornitura e contestuale posa, nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti sul patrimonio edilizio esistente a prevalente destinazione residenziale, tutti i beni non individuati come “significativi” sono soggetti a Iva agevolata al 10%.

Nell’elenco del DM 29.12.1999 non compaiono né le zanzariere, né le veneziane, né le tende da sole, né altri tipi di schermature solari. Ne consegue, senza alcun dubbio, che tutti questi prodotti, pergole ombreggianti incluse, sono individuati come parti staccate dall’infisso e godono quindi dell’aliquota Iva ridotta al 10%.

Infatti, citando testualmente l’Agenzia delle Entrate (da FiscoOggi del 02.10.2020) “Nell’ambito di una ristrutturazione, l’installazione di schermature solari che svolgono la medesima funzione dei sistemi oscuranti tradizionali, cioè la protezione degli infissi dagli agenti atmosferici o la schermatura degli ambienti interni dalla luce, beneficia dell’Iva agevolata al 10 per cento. Tali schermature alternative, infatti, possono essere incluse per analogia fra i beni accessori, indicati nella circolare n. 15/2018 (tapparelle, scuri o veneziane) ritenuti funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, con la conseguenza che il loro costo non è ricompreso nel valore degli infissi, quali “beni significativi”, ma piuttosto nel valore della prestazione di servizio alla quale si applica l’aliquota Iva agevolata”.

Qualora i beni siano forniti da un soggetto diverso da chi esegue la posa, o vengano acquistati direttamente dal committente, risultano invece sempre soggetti a Iva ordinaria al 22%.

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Alessandro Palazzo

Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).

Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).

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