04
giugno
2024
Le tende da sole, le pergotende, le pergole con copertura a lamelle e anche le VEpA, dal 30 maggio 2024, sono più facili da installare poiché non è necessario richiedere alcun permesso autorizzativo. Si tratta infatti di opere rientranti nelle attività di edilizia libera.
Il Decreto Salva casa (DL n. 69 del 29.05.2024) prevede, tra le misure rivolte alla regolarizzazione di lievi difformità finalizzate a rimuovere quegli ostacoli burocratici che pregiudicano le compravendite immobiliari, anche disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
Tra le novità introdotte dal Decreto ci interessa in particolare la parte in cui, modificando e integrando il Testo Unico per l’edilizia (DPR 380/2001), inserisce tra le opere eseguibili in edilizia libera (art. 6) – che non richiedono permessi autorizzativi – le tende da sole, le pergole ombreggianti a telo retrattile (pergotende) e a lamelle orientabili (pergole bioclimatiche) con strutture fisse.
Rientrano negli interventi eseguibili senza la necessità di alcun titolo abilitativo anche le cd. VePA (vetrate panoramiche amovibili) che oltre a poter essere installate sui balconi e nelle logge, potranno anche essere posate nei porticati rientranti all’interno dell’edificio. In tutti i casi (pergole ombreggianti e VePA) le nuove strutture non devono generare spazi chiusi, né cambi di destinazione d’uso e devono armonizzarsi con l’estetica dell’edificio.
Ecco il testo integrale del nuovo comma b-ter dell’art. 6 (Attività edilizia libera) del DPR 380/2001 così come modificato dal DL Salva casa, entrato in vigore lo scorso 30 maggio:
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
Ricordiamo che fino a tutto il 2025 i dispositivi di protezione solare, in cui rientrano a pieno titolo oltre alle tende da sole anche le pergotende e le pergole bioclimatiche, godono delle detrazione del 50% di tutte le spese congrue sostenute dai beneficiari.
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Alessandro Palazzo
Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).
Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).
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