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Cosa dice l'Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale delle zanzariere

20

settembre

2016

Parere negativo salvo contribuiscano al bilancio energetico dell'edificio. In sintesi è la risposta di chiarimento.

20 settembre 2016

In data 8 giugno 2016, infatti, abbiamo inviato un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. Abbiamo ufficialmente chiesto alla Direzione Regionale della Lombardia se fosse lecito godere del beneficio fiscale, riservato agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per le spese sostenute a fronte dell’acquisto e della messa in opera di due zanzariere mobili a protezione di due superfici vetrate. È stato l’ulteriore passo nel nostro impegno a cercare maggiore chiarezza circa possibilità, ventilata da alcuni, di detrarre le zanzariere intendendole come schermature solari.

 

L’Agenzia delle Entrate in data 1 settembre 2016 si è ufficialmente espressa così:
“… in considerazione delle finalità della norma di cui si discute, è da ritenersi che possano beneficiare della detrazione Irpef del 65 per cento solamente i costi sostenuti per quelle strutture accessorie incorporate nell’infisso allo scopo di migliorarne il rendimento energetico e la resa termica.  Pertanto, la scrivente è dell’avviso che le zanzariere, pur se incorporate agli infissi, non possono in generale beneficiare della detrazione in esame, se le stesse non esercitano nessun effetto sulla dispersione del calore.  Diversamente, se le zanzariere installate, qualora incorporate nel telaio dell’infisso, hanno anche effetto sulla dispersione di calore, in quanto provviste dei requisiti tecnici previsti per le schermature solari esterne riportati nel richiamato allegato B al decreto ministeriale 26 giugno 2009 e ciò risulta dalla documentazione rilasciata dal produttore, l’istante potrà beneficiare della detrazione in esame.”.

 

L’allegato B al decreto ministeriale 26 giugno 2009 richiama due norme tecniche di riferimento: la UNI EN 13363-1 e la UNI EN 13363-2, rispettivamente dedicate al metodo di calcolo, semplificato e dettagliato, da utilizzarsi per determinare la trasmittanza solare dei dispositivi di protezione solare in combinazione con le vetrate.

Appare evidente che, siccome tra i tipi di schermatura previsti dalle norme UNI 13363 (schermi oscuranti, persiane, veneziane, tapparelle, frangisole e tende in tessuto) le zanzariere non compaiono, sarebbe un’insostenibile forzatura intenderle come tendaggi. Nella grandissima parte dei casi, un produttore non è nelle condizioni di rilasciare una certificazione relativa alla trasmittanza totale di energia solare (gtot) in grado di rispettare i requisiti minimi imposti dal DM 26.06.2015. La normativa, lo ricordiamo, si applica a qualsiasi intervento che abbia influenza sul bilancio energetico e quindi anche all’installazione di dispositivi schermanti su un edificio esistente.

 

Con il parere dell’Agenzia delle Entrate e quelli dell’Enea (ne parliamo in questo articolo), noi di Pronema riteniamo ci sia poco da aggiungere. Lo diciamo a tutela della nostra clientela: ci appare improbabile poter beneficiare di detrazioni fiscali sull’acquisto e la posa di zanzariere.

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Alessandro Palazzo

Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).

Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).

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