02
agosto
2016
Samuele Broglio è un serramentista che conosce perfettamente non solo gli aspetti tecnici del suo settore, ma anche quelli normativi.
È infatti membro in sede di comunitaria della Commissione tecnica per serramenti, oscuranti, facciate continue e relativi accessori.
Samuele Broglio, in virtù delle numerose esperienze maturate in capo normativo, cosa si sentirebbe di consigliare al proprietario di un immobile energeticamente inefficace?
Consiglio, senza ombra di dubbio, di procedere alla riqualificazione del proprio edificio senza perdere tempo, approfittando del grande aiuto offerto dall’incentivo.
Quali vantaggi derivano a seguito della riqualificazione energetica di una costruzione?
Oltre agli evidenti vantaggi economici derivanti dall’abbattimento dei consumi per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, è a mio avviso fondamentale ridurre le emissioni inquinanti derivanti dalle carenze del sistema edilizio. E le costruzioni di vecchia concezione sono di un’inefficienza quasi imbarazzante! È inoltre opportuno sottolineare che un’abitazione adeguatamente riqualificata sotto il profilo energetico, nella quale sono ridotti al minimo gli apporti energetici negativi (spifferi e radianze fredde in inverno, radianze calde e sovra-irraggiamenti in estate) essendo decisamente più confortevole, migliora la qualità della nostra vita nel luogo in cui trascorriamo la maggior parte del tempo.
Come dovrebbe comportarsi il contribuente rispetto alla possibilità, ventilata da alcuni, di detrarre al 65% le spese sostenute per l’acquisto e la posa delle zanzariere intendendole come schermature solari, senza rischiare di incorrere nel reato di evasione fiscale?
La nostra legislazione, giustamente, si riferisce con molta chiarezza alla normazione europea. Quest’ultima ha ormai da tempo abbandonato l’approccio descrittivo, basato sull’illustrazione di come deve essere fabbricato un articolo, per passare a un approccio prestazionale, incentrato sulla resa che un prodotto può fornire.
In particolare la legge nazionale, per definire la detraibilità dei dispositivi schermanti, fa riferimento alla norma UNI EN 13651, che include anche le zanzariere (definite insect screen).
A mio avviso risulta evidente dalla norma che la zanzariera può essere fiscalmente detratta purché fornisca una prestazione relativa alle sue proprietà radiative e quindi abbia un valore di gtot ufficialmente dichiarato. Solo in questo caso la zanzariera diventa una “chiusura tecnica”, al pari di una tenda, e può quindi accedere all’ecobonus.
Cosa si intende per gtot?
Si tratta del parametro che indica il fattore di trasmissione solare della vetrata in combinazione con la schermatura solare. In sostanza indica la quantità complessiva di energia solare trasferita all’interno di un ambiente in relazione all’irraggiamento incidente su una finestra.
La norma UNI EN 14501 identifica 5 classi di prestazione delle schermature solari sulla base del valore gtot.
Classe 0: gtot ≥ 0, 50 (apporto: decisamente minimo)
Classe 1: 0,35 ≤ gtot < 0,50 (apporto: minimo)
Classe 2: 0,15 ≤ gtot < 0,35 (apporto: moderato)
Classe 3: 0,10 ≤ gtot < 0,15 (apporto: buono)
Classe 4: gtot < 0,10 (apporto: ottimo)
Oltre ai rischi legati a false dichiarazioni, quali altri effetti potrebbe comportare la scelta di richiedere la detrazione fiscale per le zanzariere intese, talvolta forzatamente, come dispositivi per il contenimento dell’irraggiamento solare?
Portare in detrazione una zanzariera, in mancanza di certificazione del valore gtot comporterebbe, in caso di accertamento fiscale, la revoca del beneficio e l’applicazione delle sanzioni previste. Per inciso, il medesimo effetto si determinerebbe anche nel caso di una richiesta di detrazione relativa a una tenda solare priva della prestazione dichiarata.
Come sappiamo, l’allegato F pubblicato sul portale ENEA permette l’accesso alla detrazione fiscale per qualsiasi classe di schermatura solare senza porre limiti al valore gtot. È utile però ricordare che da ottobre 2015 è in vigore in Italia il Decreto Requisiti Minimi che si applica a qualsiasi intervento che influenza il bilancio energetico di un edificio e quindi anche all’installazione di dispositivi schermanti su un edificio esistente. Tale decreto stabilisce in 0,35 il valore minimo del fattore di trasmissione solare g dei componenti finestrati (ossia finestra + oscurante), corrispondente alla prestazione minima della classe 2. Quindi, malgrado ENEA non abbia ancora recepito tale limite, continuando ad accettare sistemi in classe 0 e 1, la dichiarazione di aver installato oscuranti appartenenti a tali classi equivale a un’autodenuncia pubblica e ufficiale di infrazione ai requisiti minimi con tutti i rischi che ciò comporta.
BIOGRAFIA – Chi è Samuele Broglio
Biellese, presidente di Confartigianato Legno, è un professionista con significative conoscenze degli aspetti tecnici e normativi che regolano il settore.
Trent’anni fa infatti, al conseguimento del diploma di geometra, entrava nell’attività di famiglia in qualità di falegname serramentista. E, soprattutto, da più di dieci anni partecipa ai lavori del Gruppo UNI CT33 GL12 “Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori” presso l’Ente normatore nazionale. Da tre anni è membro del CEN TC33 WG1 “Windows and doors” (Gruppo di lavoro specifico per i serramenti presso il Comitato Europeo di Normazione) e dal 2015 fa parte del CEN TC33 Plenary (Commissione tecnica per serramenti, oscuranti, facciate continue e relativi accessori sempre in sede comunitaria). Attualmente opera come consulente aziendale specializzato e come perito di parte nelle cause legali.
Alessandro Palazzo
Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).
Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).
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