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Superbonus 110, le novità di inizio 2021: si allarga la platea di beneficiari e interventi ammessi

16

febbraio

2021

Il Superbonus 110% entra a pieno diritto nella sua fase applicativa. Ecco i principali argomenti oggetto di chiarimento delle istituzioni.

16 febbraio 2021

PREMESSA. Questo articolo è del 2021. A fine dicembre 2023 il Governo italiano ha confermato e aggiornato, fino al 31 dicembre 2024, gli incentivi fiscali , tra cui l’Ecobonus, dedicato agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle singole unità immobiliari e degli edifici in genere. Le schermature solari, i sistemi oscuranti e i serramenti esterni continuano quindi a godere del recupero fiscale del 50% delle spese congrue sostenute, tramite detrazione direttamente applicata sulle imposte dovute dal beneficiario dell’incentivo.



Il Superbonus 110% è diventato legge il 17 luglio 2020 e gli strumenti attuativi, ossia il Decreto requisiti tecnici e il Decreto asseverazioni, sono entrati in vigore il 6 ottobre 2020, rendendo pienamente operativa la misura agevolativa. Nel frattempo, sono stati pubblicati numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, da parte di Enea e del Ministero dell’Economia e della finanza, durante il naturale sviluppo di un complesso iter legislativo.

In questo articolo ci soffermeremo sui principali argomenti oggetto di chiarimento.


Accesso autonomo esterno 

In estrema sintesi i documenti citati hanno fatto chiarezza sulla definizione di “accesso autonomo esterno” utile a identificare la possibilità che un’unità abitativa, inserita in un contesto plurifamiliare, possa accedere al Superbonus indipendentemente dalle decisioni degli altri proprietari.

È stato infatti definito che l’accesso risulta indipendente, cioè non comune ad altre unità immobiliari, qualora avvenga tramite una strada, pubblica o privata, o tramite un passaggio che attraversa un cortile, un giardino o una scala esterna, anche di proprietà non esclusiva, andando di fatto a recuperare diverse situazioni (come per gran parte delle case a schiera) che a un’attenta lettura della prima stesura della norma, restavano escluse dall’incentivo.


Le delibere delle assemblee 

I chiarimenti hanno riguardato anche i condomìni, specificando che le delibere delle assemblee assumono validità con la maggioranza degli intervenuti purché rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio e che le eventuali irregolarità urbanistiche da sanare per l’accesso agli interventi trainanti, riguardano unicamente le parti comuni condominiali e non le singole unità abitative, che dovranno eventualmente essere in regola nel caso decidessero di detrarre interventi trainati.

 

Pagamenti e recupero delle spese 

È stato confermato che i pagamenti delle fatture di anticipo, di avanzamento lavori e di saldo, dovranno essere eseguiti mediante bonifico parlante, utilizzando indifferentemente i moduli già predisposti dalle banche per l’accesso all’Ecobonus e per il Bonus casa.

 

Tende da sole e altre schermature solari 

Resta del tutto confermato che l’agevolazione fiscale, che prevede il recupero del 110% di tutte le spese sostenute, è utilizzabile anche per l’installazione delle tende da sole e di tutte le schermature solari in genere, nel rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso al Superbonus. È utile ricordare che, in alternativa, rimane comunque sempre in vigore la possibilità di accedere all’Ecobonus, che prevede, tramite un meccanismo semplificato, la detrazione del 50% di tutte le spese sostenute per l’installazione di schermature solari da parte dei contribuenti che possano vantare un diritto reale sull’immobile oggetto di intervento, di qualunque categoria catastale esso sia. Sia per il Superbonus, sia per l’Ecobonus, così come per il Bonus casa, il beneficiario può optare per la cessione del credito a favore degli istituti bancari, che ormai sono pienamente attrezzati a soddisfare le richieste, oppure per lo sconto in fattura, che permette di recuperare immediatamente il contributo fiscale offerto, senza attendere i 5 o i 10 anni di rateizzazione del beneficio.

Veniamo ora alle modifiche introdotte dalla legge per il bilancio del 2021, la numero 178, entrata in vigore lo scorso 30 dicembre.

 

Proroga
(N.B. Aggiornamento del 10 gennaio 2022) 

La legge di Bilancio 2022 ha previsto una proroga del Superbonus 110% fino al 31.12.2022 (per gli edifici monofamiliari che al 30.06.2022 hanno completato almeno il 30% dell’intervento complessivo) e fino al 31.12.2024 per i condomini (e gli edifici assimilabili). Sono quindi detraibili le spese sostenute dal 1° luglio 2020, fino alla scadenza dell’incentivo.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detrazione è da ripartire in quattro quote annuali di pari importo e non in cinque annualità come per quelle effettuate nel 2020 e nel 2021.

 

Un immobile, da due a quattro unità, unico proprietario 

Altra novità riguarda la questione dell’unico proprietario di un immobile in cui siano presenti almeno due unità differentemente accatastate. La prima versione della legge ne negava l’accesso, in ogni caso. La legge di bilancio prevede invece che gli edifici composti da 2 a 4 unità, anche se posseduti da un unico proprietario, possono beneficiare dell’incentivo, con le medesime scadenze previste per i condomini.

 

Coibentazione dei tetti 

La legge 178 include tra i lavori trainanti la coibentazione dei tetti, anche nel caso siano a copertura di vani non climatizzabili, come spesso capita nel caso dei sottotetti privi di agibilità, ma impropriamente utilizzati e riscaldati.

 

Unità funzionalmente indipendente 

La legge di bilancio chiarisce, una volta per tutte, la definizione di unità funzionalmente indipendente, utile a identificare, insieme all’accesso autonomo esterno, la facoltà per le unità inserite in contesti plurifamiliari, di accedere al Superbonus senza il consenso del condominio. È sufficiente infatti che tra gli impianti di approvvigionamento dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica e per il riscaldamento, ve ne siano almeno tre di proprietà esclusiva dell’unità medesima.

  

Cantieri e segnalazione degli interventi

La legge del 30 dicembre 2020 prescrive che i cantieri nei quali si svolgono interventi che accedono al Superbonus, siano provvisti di un cartello, ben visibile dall’esterno, che riporti i riferimenti normativi della legge 77.  

Da ultimo segnaliamo che il Governo ha reso disponibile un sito ufficiale dove, oltre alla lettura di numerose risposte alle domande più frequenti, è possibile formulare dei quesiti. Risponderanno i tecnici dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea, a seconda dell’ambito di competenza.

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Alessandro Palazzo

Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).

Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).

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